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Premi, benefit, detassazioni: la guida fiscale al Welfare

Vademecum Agenzia delle Entrate sulle novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2016

Con la Circolare n. 28/E/2016 l’Agenzia delle Entrate ha fornito un utile vademecum per lavoratori e datori di lavoro in merito alle novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2016 in materia di detassazione dei premi produttività con imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionale e comunale al 10% e di Welfare aziendale con l’estensione del beneficio alla partecipazione agli utili dell’impresa e la possibilità di ricevere i premi sotto forma di beni e servizi detassati (benefit).

A dare attuazione all’articolo 1, commi 182-190, Legge 208/2015 è stato il decreto 25 marzo 2016 emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con il quale viene stabilito che le nuove disposizioni valgono per le erogazioni effettuate a partire dal 2016 e si applica anche ai premi di risultato e partecipazione agli utili corrisposti quest’anno ma riferiti al 2015, purché rispettino i requisiti richiesti dalla normativa.

VINCOLI

Il limite delle somme agevolabili è di 2.000 euro lordi al netto dei contributi previdenziali, vincolo che sale a 2.500 euro per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro, nonché la soglia di 50 mila euro di reddito da lavoro dipendente per l’accesso al beneficio del lavoratore. Tale soglia va calcolata al netto di eventuali premi sostituiti, su scelta del dipendente, con i benefit che non concorrono alla formazione del reddito e tenendo conto dei redditi di lavoro dipendente conseguiti nell’anno precedente a quello di applicazione dell’agevolazione, anche se derivanti da più rapporti di lavoro, comprese le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparate. Le somme assoggettate ad imposta sostitutiva non concorrendo alla formazione del reddito complessivo.

CONVERSIONE IN BENEFIT PER I FIGLI

Tra i chiarimenti forniti dall’Agenzia interessante il passaggio che spiega come siano soggetti a tassazione zero gli importi ed i servizi per i dipendenti che scelgono di convertire i premi di risultato in benefit per i figli, come la scuola, i centri estivi, le gite didattiche, il baby-sitting e le borse di studio o, nel caso di familiari anziani o non autosufficienti, per garantire loro assistenza. Tali spese verranno rimborsate direttamente in busta paga, purché debitamente documentate, e non concorrono a determinare il reddito del lavoratore, a condizione che si tratti di benefit offerti alla generalità dei dipendenti o a determinate categorie di dipendenti.

VOUCHER

Una delle novità di maggiore interesse per i datori di lavoro di minori dimensioni è la possibilità di erogare benefit in forma di voucher, ovvero documenti di legittimazione in formato cartaceo o elettronico che riportino un valore nominale.

Fonte: quifinanza

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