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ROTTAMAZIONE TER 2019 PER TUTTI

Ecco tutte le novità sulla Rottamazione Ter 2019.

Tutto pronto per la rottamazione-ter prevista e ampliata dal decreto semplificazioni, la cui legge di conversione è stata pubblicata sulla Gazzetta del 12 febbraio 2019.

L’Agenzia delle Entrate ha comunicato che sono ora disponibili sul sito e presso gli sportelli i moduli per fare domanda. 

Ecco di seguito quali sono le condizioni previste per aderire alla rottamazione-ter nel 2019 e cosa dice l’Agenzia sui moduli da compilare.

 

Decreto semplificazioni: rottamazione-ter allargata

Nel testo coordinato del decreto legge n. 135/2018, pubblicato in Gazzetta il 12 febbraio, sono presenti diverse novità:

  • l’estensione della rottamazione ter a tutti coloro che, pur avendo aderito alla rottamazione bis, non hanno pagato la rata del 7 dicembre 2018;
  • il meccanismo di conversione alla rottamazione ter per le domande di saldo e stralcio dichiarate inammissibili.

Chi ha aderito alla rottamazione bis e non ha saldato entro il 7 dicembre le tre rate della rottamazione bis scadute a luglio, settembre e ottobre 2018 può dividere il saldo in 10 rate. Il tutto da pagarsi in 3 anni con le seguenti scadenze:

  • 31 luglio e 30 novembre 2019;
  • febbraio, maggio, luglio e novembre 2020;
  • febbraio, maggio, luglio e novembre 2021.

Tollerato un ritardo di 5 giorni sul pagamento delle singole rate. Resta salva la possibilità di pagare in un’unica soluzione agevolata entro il 31 luglio 2019.

 

Domanda online

Sul sito dell’Agenzia, come indicato dal comunicato del 13 febbraio, sarà possibile presentare la domanda di adesione alla rottamazione-ter delle cartelle seguendo dei semplici passaggi.

Basta collegarsi al portale Agenzia delle Entrate – Riscossione con il servizio “Fai D.A. te”.

Tale servizio è disponibile nell’area riservata del sito utilizzando le credenziali personali fornite da Agenzia delle entrate o dall’Inps. In alternativa si può accedere in area pubblica, senza la necessità di pin e password, allegando solamente il proprio documento di identità.

Fonte: Adico

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Premi, benefit, detassazioni: la guida fiscale al Welfare

Vademecum Agenzia delle Entrate sulle novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2016

Con la Circolare n. 28/E/2016 l’Agenzia delle Entrate ha fornito un utile vademecum per lavoratori e datori di lavoro in merito alle novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2016 in materia di detassazione dei premi produttività con imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionale e comunale al 10% e di Welfare aziendale con l’estensione del beneficio alla partecipazione agli utili dell’impresa e la possibilità di ricevere i premi sotto forma di beni e servizi detassati (benefit).

A dare attuazione all’articolo 1, commi 182-190, Legge 208/2015 è stato il decreto 25 marzo 2016 emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con il quale viene stabilito che le nuove disposizioni valgono per le erogazioni effettuate a partire dal 2016 e si applica anche ai premi di risultato e partecipazione agli utili corrisposti quest’anno ma riferiti al 2015, purché rispettino i requisiti richiesti dalla normativa.

VINCOLI

Il limite delle somme agevolabili è di 2.000 euro lordi al netto dei contributi previdenziali, vincolo che sale a 2.500 euro per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro, nonché la soglia di 50 mila euro di reddito da lavoro dipendente per l’accesso al beneficio del lavoratore. Tale soglia va calcolata al netto di eventuali premi sostituiti, su scelta del dipendente, con i benefit che non concorrono alla formazione del reddito e tenendo conto dei redditi di lavoro dipendente conseguiti nell’anno precedente a quello di applicazione dell’agevolazione, anche se derivanti da più rapporti di lavoro, comprese le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparate. Le somme assoggettate ad imposta sostitutiva non concorrendo alla formazione del reddito complessivo.

CONVERSIONE IN BENEFIT PER I FIGLI

Tra i chiarimenti forniti dall’Agenzia interessante il passaggio che spiega come siano soggetti a tassazione zero gli importi ed i servizi per i dipendenti che scelgono di convertire i premi di risultato in benefit per i figli, come la scuola, i centri estivi, le gite didattiche, il baby-sitting e le borse di studio o, nel caso di familiari anziani o non autosufficienti, per garantire loro assistenza. Tali spese verranno rimborsate direttamente in busta paga, purché debitamente documentate, e non concorrono a determinare il reddito del lavoratore, a condizione che si tratti di benefit offerti alla generalità dei dipendenti o a determinate categorie di dipendenti.

VOUCHER

Una delle novità di maggiore interesse per i datori di lavoro di minori dimensioni è la possibilità di erogare benefit in forma di voucher, ovvero documenti di legittimazione in formato cartaceo o elettronico che riportino un valore nominale.

Fonte: quifinanza

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Canone Rai: chi deve (o no) compilare la dichiarazione per non pagare

L’Agenzia delle Entrate amplia il catalogo di esempi di chi deve (o non deve) compilare la dichiarazione di non detenzione dell’apparecchio Tv, uno degli aspetti più complicati dell’operazione “Canone Rai in bolletta”. La dichiarazione tocca ad alcuni soggetti che possono evitare il pagamento dal canone, che entra automaticamente nella fattura elettrica: chi non ha la Tv o ha i requisiti per essere esentato dal balzello deve, in sostanza, completare una procedura per non vedersi addebitati i primi 70 euro di tassa nella fattura elettrica di luglio. Per fare ulteriore chiarezza, a poche settimane di distanza dall’ultimo vademecum, l’Agenzia delle Entrate ha messo a punto una nuova serie di simulazioni che spiegano chi e come deve presentare la “dichiarazione di non detenzione dell’apparecchio tv”.

I CASI SCUOLA:
Più utenze elettriche intestate allo stesso soggetto – Nel caso in cui un contribuente sia titolare di più utenze di tipo domestico residenziale non rischia il doppio addebito: il canone viene addebitato, infatti, su una sola utenza elettrica.
Un solo canone tra moglie e marito – Se la moglie ha sempre pagato l’abbonamento tv mentre l’utenza elettrica residenziale è intestata al marito, ed entrambi appartengono alla stessa famiglia anagrafica, il canone dovrà essere pagato una sola volta e non sarà necessario presentare alcuna dichiarazione sostitutiva. L’addebito, infatti, sarà fatto solo sulla fattura per la fornitura di energia elettrica intestata al marito e lo sportello SAT procederà alla voltura del canone di abbonamento nei confronti del marito stesso.
Nuove utenze elettriche – Chi attiva un’utenza elettrica per la prima volta nel corso dell’anno, e non è già titolare di un’altra utenza residenziale nell’anno di attivazione, è esonerato dal pagamento del canone solo se presenta la dichiarazione entro la fine del mese successivo alla data di attivazione della fornitura.
Presentare la dichiarazione – I titolari di utenza elettrica ad uso domestico residenziale possono presentare una dichiarazione di non detenzione tramite l’applicazione web disponibile sul sito di Agenzia delle Entrate o tramite gli intermediari abilitati. Inoltre, è possibile presentarla anche in forma cartacea, mediante spedizione postale al Sat – c.p.22 Torino – per plico raccomandato senza busta insieme a una copia di un valido documento di riconoscimento.

ALTRI CASI PARTICOLARI:
Bed and breakfast, canone speciale per la tv – I contribuenti che sono titolari di un bed and breakfast e che già pagano il canone speciale per la tv, non sono tenuti al pagamento del canone di abbonamento alla televisione per uso privato e, se sono intestatari di utenza elettrica residenziale, possono evitarne l’addebito presentando la dichiarazione sostitutiva di non detenzione, compilando il quadro A.
Residenza all’estero – Il cittadino residente all’estero che ha un’abitazione in Italia deve pagare il canone tv se sono presenti apparecchi televisivi all’interno dell’abitazione. In caso contrario, se è titolare di un’utenza elettrica residenziale, può presentare l’autocertificazione per l’esenzione dal pagamento del canone.
Il caso della moglie erede – Cosa succede se in una famiglia che non possiede la tv, muore il marito intestatario dell’utenza elettrica? La moglie in qualità di erede può presentare la dichiarazione sostitutiva per l’esenzione dal pagamento del canone, in bolletta, compilando il quadro A del modello.
Se una famiglia ha già presentato disdetta del canone – I coniugi che hanno già presentato, nel 2015, la disdetta per cessione dell’apparecchio tv e che non sono venuti in possesso di ulteriori apparecchi televisivi, devono presentare la dichiarazione sostitutiva.

Fonte: La Repubblica

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