Canone Rai: chi deve (o no) compilare la dichiarazione per non pagare

L’Agenzia delle Entrate amplia il catalogo di esempi di chi deve (o non deve) compilare la dichiarazione di non detenzione dell’apparecchio Tv, uno degli aspetti più complicati dell’operazione “Canone Rai in bolletta”. La dichiarazione tocca ad alcuni soggetti che possono evitare il pagamento dal canone, che entra automaticamente nella fattura elettrica: chi non ha la Tv o ha i requisiti per essere esentato dal balzello deve, in sostanza, completare una procedura per non vedersi addebitati i primi 70 euro di tassa nella fattura elettrica di luglio. Per fare ulteriore chiarezza, a poche settimane di distanza dall’ultimo vademecum, l’Agenzia delle Entrate ha messo a punto una nuova serie di simulazioni che spiegano chi e come deve presentare la “dichiarazione di non detenzione dell’apparecchio tv”.

I CASI SCUOLA:
Più utenze elettriche intestate allo stesso soggetto – Nel caso in cui un contribuente sia titolare di più utenze di tipo domestico residenziale non rischia il doppio addebito: il canone viene addebitato, infatti, su una sola utenza elettrica.
Un solo canone tra moglie e marito – Se la moglie ha sempre pagato l’abbonamento tv mentre l’utenza elettrica residenziale è intestata al marito, ed entrambi appartengono alla stessa famiglia anagrafica, il canone dovrà essere pagato una sola volta e non sarà necessario presentare alcuna dichiarazione sostitutiva. L’addebito, infatti, sarà fatto solo sulla fattura per la fornitura di energia elettrica intestata al marito e lo sportello SAT procederà alla voltura del canone di abbonamento nei confronti del marito stesso.
Nuove utenze elettriche – Chi attiva un’utenza elettrica per la prima volta nel corso dell’anno, e non è già titolare di un’altra utenza residenziale nell’anno di attivazione, è esonerato dal pagamento del canone solo se presenta la dichiarazione entro la fine del mese successivo alla data di attivazione della fornitura.
Presentare la dichiarazione – I titolari di utenza elettrica ad uso domestico residenziale possono presentare una dichiarazione di non detenzione tramite l’applicazione web disponibile sul sito di Agenzia delle Entrate o tramite gli intermediari abilitati. Inoltre, è possibile presentarla anche in forma cartacea, mediante spedizione postale al Sat – c.p.22 Torino – per plico raccomandato senza busta insieme a una copia di un valido documento di riconoscimento.

ALTRI CASI PARTICOLARI:
Bed and breakfast, canone speciale per la tv – I contribuenti che sono titolari di un bed and breakfast e che già pagano il canone speciale per la tv, non sono tenuti al pagamento del canone di abbonamento alla televisione per uso privato e, se sono intestatari di utenza elettrica residenziale, possono evitarne l’addebito presentando la dichiarazione sostitutiva di non detenzione, compilando il quadro A.
Residenza all’estero – Il cittadino residente all’estero che ha un’abitazione in Italia deve pagare il canone tv se sono presenti apparecchi televisivi all’interno dell’abitazione. In caso contrario, se è titolare di un’utenza elettrica residenziale, può presentare l’autocertificazione per l’esenzione dal pagamento del canone.
Il caso della moglie erede – Cosa succede se in una famiglia che non possiede la tv, muore il marito intestatario dell’utenza elettrica? La moglie in qualità di erede può presentare la dichiarazione sostitutiva per l’esenzione dal pagamento del canone, in bolletta, compilando il quadro A del modello.
Se una famiglia ha già presentato disdetta del canone – I coniugi che hanno già presentato, nel 2015, la disdetta per cessione dell’apparecchio tv e che non sono venuti in possesso di ulteriori apparecchi televisivi, devono presentare la dichiarazione sostitutiva.

Fonte: La Repubblica

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