TIMORE PER I DEBITI EREDITARI? C’E’ IL BENEFICIO DI INVENTARIO

Il “beneficio di inventario” dà ora la possibilità rinunciare all’eredità in caso di debiti del defunto.

Per acquisire la qualifica giuridica di “erede”, l’Ordinamento Giuridico richiede che vi sia l’accettazione da parte del chiamato. Quest’ultimo, in presenza di determinati presupposti di legge, potrà ora decidere anche di rinunciare all’eredità.

Se il soggetto intende procedere all’accettazione, dovrà avere la consapevolezza del principio secondo cui i debiti ereditari si ripartiscono fra tutti i coeredi e del fatto che i coeredi contribuiscono al pagamento dei debiti in proporzione delle loro quote ereditarie.

Per esercitare la facoltà di scelta il soggetto potrà optare tra due diverse modalità: l’ “accettazione pura e semplice” e l’ “accettazione col beneficio d’inventario”.

La suddetta facoltà di scelta può però essere ostacolata da precise condizioni previste dal legislatore. Ciò può verificarsi nel caso in cui siano decorsi determinati limiti temporali senza effettuare la scelta, e se la qualifica di erede deve essere acquistata da determinati soggetti.

L’accettazione pura e semplice dell’eredità

L’accettazione pura e semplice dell’eredità comporta l’obbligo giuridico di rispondere delle obbligazioni e dei pesi ereditari. In altre parole, impone all’erede di provvedere al pagamento dei debiti ereditari con ogni suo bene.

Con questa forma di accettazione si verifica il fenomeno della confusione tra il patrimonio dell’erede e quello del de cuius (il soggetto defunto che era proprietario dei beni del patrimonio ereditario), poiché i suddetti patrimoni diventano un tutt’uno.

A conseguenza di ciò, i creditori del de cuius potranno soddisfare il diritto di credito procedendo all’esecuzione forzata sui beni propri dell’erede.

L’accettazione dell’eredità col beneficio d’inventario

Sebbene anche l’accettazione col beneficio d’inventario faccia persistere la responsabilità patrimoniale dell’erede per i debiti ereditari, inclusi quelli tributari, questa modalità di accettazione presenta dei vantaggi rispetto all’accettazione pura e semplice.

In questo caso la responsabilità dell’erede per il pagamento dei debiti ereditari è circoscritta nei limiti del valore dei beni ereditari a lui pervenuti.

Grazie all’accettazione col beneficio d’inventario, sorge quindi il diritto dell’erede a non rispondere al di là dei beni lasciati dal de cuis, nel caso in cui egli abbia fatto valere il beneficio proponendo la relativa eccezione.

Il beneficio di inventario, inoltre, impedisce il fenomeno della confusione tra il patrimonio dell’erede e quello del defunto. I due patrimoni, infatti, rimangono distinti e l’erede è tenuto a rispondere dei debiti del de cuius con i soli beni ereditari.

Nel caso in cui vi sia il timore che il de cuius abbia contratto in vita  ingenti debiti, e non si voglia tuttavia rinunciare all’eredità, diventa opportuna l’accettazione dell’eredità col beneficio d’inventario. In questo modo l’erede potrà evitare di subire gli effetti della cosiddetta damnosa hereditas, ossia di un’eredità dannosa.

Fonte: Adico

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