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COME E QUANDO È POSSIBILE CONTESTARE UNA MULTA COL SEMAFORO ROSSO

Ci sono situazioni, condizioni e scadenze precise per avere la possibilità di contestare una multa per mancato rispetto del semaforo rosso.

La multa è la conseguenza della fotografia scattata dai sistemi elettronici che sorvegliano il rispetto del semaforo. Secondo il Codice della Strada, infatti, durante il periodo di accensione delle luci rosse i veicoli non devono superare la striscia di arresto. In mancanza di tale striscia, non devono impegnare l’eventuale area di intersezione, né l’attraversamento pedonale antistante, né oltrepassare il segnale, in modo da poterne osservare le indicazioni.

Quanto salate sono le multe in questione?

Chi non rispetta il semaforo rosso rischia una multa di 163,00 euro, se l’infrazione viene commessa in un orario compreso tra le 07:00 e le 22:00. L’importo aumenta a 200,00 euro nel caso in cui l’inflazione venga realizzata tra le 22:00 e le 07:00 del mattino. Alla mera multa per mancato rispetto del semaforo rosso si aggiungono le ulteriori sanzioni dovute dal mancato rispetto di altri divieti, come il limite di velocità, ad esempio.

Oltre alla sanzione pecuniaria, chi attraversa la strada con il semaforo rosso vedrà la propria patente di guida decurtata di ben sei punti. Nel caso il trasgressore sia un neopatentato, si sale a dodici punti sottratti dalla patente.

La sospensione della patente avviene in caso di recidiva, cioè quando la stessa infrazione è commessa due volte nell’arco di due anni, per un periodo che va da uno a tre mesi.

La contestazione è possibile?

Poiché la multa per semaforo rosso deriva da un accertamento di tipo elettronico, si potrà procedere alla contestazione dimostrando un vizio dell’apparecchiatura. Il sistema di verificazione delle infrazioni tipico degli incroci semaforici (il photored) non è paragonabile all’autovelox presente sulle autostrade. Da ciò deriva un’importantissima conseguenza: la violazione attraverso una telecamera ad infrarossi necessita della presenza degli agenti di polizia municipale. Quindi, la multa basata sul solo rilevamento semaforico sarebbe annullabile.

Come?

Si tratta di un orientamento non consolidato. Esso basa l’invalidità della multa sulla genericità o imprecisione dell’accertamento elettronico rispetto ad una contestazione fatta da un vigile. Questo orientamento trova l’avallo del Codice della Strada, secondo cui la regola generale in caso di violazioni è la contestazione immediata fatta dagli agenti. Le uniche eccezioni che vengono ammesse sono nel caso di accertamenti di velocità.

Quando?

Questa tesi è stata sposata anche dalla Corte di Cassazione: la contestazione di un’infrazione alle regole del Codice della Strada va fatta immediatamente, quando è possibile. Da tanto si evince che le multe scattate con gli autovelox sono pienamente legittime, mentre quelle immortalate con sistemi tipo photored lo sono solamente se non è stata possibile la contestazione immediata, e cioè nel caso in cui il conducente del veicolo, oltre a non rispettare il semaforo rosso, sfrecci ad alta velocità.

Oltre a queste ipotesi, la multa per semaforo rosso è contestabile tutte le volte che essa venga notificata in ritardo (oltre novanta giorni dopo l’infrazione), ovvero sia imprecisa (errata indicazione del luogo dov’è avvenuta l’infrazione, oppure dell’ora o della data) o generica (mancanza di alcuni dati personali del conducente). Il ricorso va presentato nei tempi e modi consuetudinari, e cioè entro trenta giorni al giudice di pace oppure entro sessanta al prefetto.

È necessario ricordare che, al contrario dell’autovelox, il sistema di rilevamento infrarossi tipico dei semafori non necessita di taratura periodica. Per questa ragione, non è adducibile l’argomentazione della mancata manutenzione sull’apparecchio.

Fonte: Adico

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rifiuti

FINO A 425 EURO DI MULTA PER CHI GETTA RIFIUTI DAI FINESTRINI DELLE AUTO IN CORSA O IN SOSTA

Con l’arrivo della bella stagione non è infrequente assistere a vari gesti di maleducazione compiuti dagli automobilisti come ad esempio lanci di rifiuti più o meno grandi dai finestrini aperti delle auto in corsa o in sosta.

Chi li compie non commette solo un gesto estremamente selvaggio, ma un vero e proprio illecito amministrativo, sanzionato dall’art. 15 del codice della strada con multe fino a 425 euro.

E’ vietato gettare rifiuti dai veicoli in sosta o movimento

Gettare rifiuti dal finestrino non è solo un comportamento incivile ma è un vero e proprio illecito amministrativo sanzionato dal Codice della Strada. L’art. 15 del Dlgs. n. 285/1992 infatti, al comma 1 lettera f bis) prevede il divieto di “insozzare la strada o le sue pertinenze gettando rifiuti o oggetti dai veicoli in sosta o in movimento”. La condotta è sanzionata dal successivo comma 3-bis secondo il quale: “Chiunque viola il divieto di cui al comma 1, lettera f-bis), è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 106 a euro 425”, importo aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 16/12/2014, a partire dal primo gennaio 2015. Multa salata insomma per tutti quei conducenti e passeggeri che hanno la cattivissima abitudine di svuotare i posacenere delle auto sulle strade o sui marciapiedi, o di gettare carte alimentari, fazzolettini, salviette e chi più ne ha più ne metta.

Fino a 300 euro di multa per chi getta rifiuti

Il divieto di sporcare le strade sancito dall’art. 15 del Codice della Strada è stato rafforzato dall’entrata in vigore della legge n. 221/2015 “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali”. I commi 2 e 3 dell’art. 40 di detta legge, che al comma 1 prevede modifiche al dlgs. n. 152 del 3/04/2006, dispongono infatti che: “E’ vietato l’abbandono di mozziconi dei prodotti da fumo sul suolo, nelle acque e negli scarichi”. La legge introduce anche il divieto (ex art. 232-ter) di abbandonare sul suolo, nelle acque, nelle caditoie e negli scarichi rifiuti di piccolissime dimensioni, quali anche scontrini, fazzoletti di carta e gomme da masticare. All’articolo 255, dopo il comma 1, infine, e’ inserito il seguente: «1-bis. Chiunque viola il divieto di cui all’articolo 232-ter e’ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trenta a euro centocinquanta. Se l’abbandono riguarda i rifiuti di prodotti da fumo di cui all’articolo 232-bis, la sanzione amministrativa e’ aumentata fino al doppio”.

Fonte: ADICO

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