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Canone RAI 2019

CANONE RAI 2019: SCADENZE, ESENZIONI E MODALITÀ.

La scadenza per richiedere l’esenzione del canone RAI è fissata al 31 gennaio per tutto l’anno 2019.

Il 31 gennaio sarà l’ultimo giorno utile per l’invio dei moduli di esenzione al canone RAI presso l’Agenzia delle Entrate. Le domande di esenzione inviate a seguito di questa data, ma entro il mese di luglio, verranno autorizzate all’esonero solo per il secondo semestre del 2019. Per coloro che la invieranno in tempo (31 gennaio) potranno non pagare il canone RAI per tutto l’anno.

Il canone non cambia

È stata confermata la cifra e la modalità di pagamento del canone nella legge di Bilancio: la bolletta elettrica resta al costo complessivo di 90 euro dilazionato in 10 rate mensili, da gennaio a ottobre, anche per il 2019.

Ma chi lo paga? Tutti i titolari di un’utenza per la fornitura elettrica, visto che si presume che questi siano anche in possesso di una televisione.

Chi è esonerato? Ci sono alcune categorie di persone che possono evitare di pagare il canone RAI. Ne sono esonerati:

– gli anziani over 75 con un reddito annuo non superiore agli 8.000 euro e che non convivono con altri soggetti titolari di un proprio reddito;

– gli agenti diplomatici e consolari, purché originari di un Paese in cui è previsto lo stesso trattamento per i diplomatici italiani;

– i militari stranieri appartenenti alle Forze della Nato.

Dichiarazione di non detenzione dell’apparecchio TV

Non tutti i titolari di un’utenza elettrica sono in possesso di un apparecchio tv in casa. Chi non ce l’ha può chiedere di non pagare il canone RAI presentando la dichiarazioni di non detenzione dell’apparecchio televisivo. Il modello per la non detenzione è disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate e può essere inviato anche tramite la modalità telematica utilizzando le proprie credenziali Fisconline o Entratel. La modalità telematica non è invece disponibile per gli anziani. Loro possono inviare la richiesta di esenzione tramite PEC, all’indirizzo di posta elettronica certificata p22.sat@postacertificata.rai.it. In ogni caso la richiesta di esonero può essere richiesta inviando il modulo preposto in plico raccomandato senza busta, all’indirizzo:

Agenzia delle entrate – Ufficio Torino 1 –Sportello abbonamenti TV – Casella postale 22 -10121 Torino.

Fonte: Adico

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crescono tariffe

Crescono le tariffe locali: acqua e asili nido più cari

Lo sconto sul canone tv «taglia» solo i costi a livello nazionale.

Lo sconto sul canone tv «taglia» le tariffe a controllo nazionale, che a metà 2016 segnano un calo dello 0,6% sull’anno scorso, ma le tariffe locali continuano a correre, +1,2%. E nonostante il ritmo più lento rispetto al +1,7% del 2015 tanto basta per annullare di fatto gli effetti del calo delle tariffe nazionali. È quanto emerge dalle elaborazioni dell’Ufficio Economico Confesercenti.

A conti fatti, dunque, la crescita complessiva delle tariffe non energetiche sale dello 0,1% mentre per quelle energetiche prosegue il calo (-6,7%), in linea con la generale discesa delle quotazioni di petrolio e gas naturale, spiega ancora la nota Confesercenti.

TARIFFE NAZIONALI

A guidare la loro riduzione la rimodulazione dell’importo del canone tv, fissato ora a 100 euro con un calo dell’11,9% sullo scorso anno.Bene anche il calo del costo dei trasporti ferroviari nazionali (-3,1%) ed in misura minore i medicinali (-0,7%), categoria che include anche i farmaci di fascia `C´ con obbligo di prescrizione.

TARIFFE LOCALI

Ad aumentare è soprattutto la bolletta dell’acqua potabile, che nel 2016 cresce del 3,4%, anche se il dato è decisamente in frenata rispetto all’8,5% di incremento medio registrato lo scorso anno. Accelerano, invece, gli aumenti degli asili nidi: dopo la tregua del 2015 (+0,7%), i costi per le famiglie italiane nel 2016 tornano ad aumentare del 3,1%. Dal 2012 l’incremento è stato del 9,7%, oltre il doppio dell’inflazione nello stesso periodo. In rialzo nel 2016 anche l’istruzione secondaria e universitaria (+1,5%), trasporti ferroviari regionali (+1,2%) e rifiuti solidi urbani (+0,7%).

«Anche sul piano delle tariffe – spiega Mauro Bussoni, segretario generale Confesercenti – si inizia a registrare l’andamento contradditorio spesso rilevato nel fisco: tagli a livello nazionale ed aumenti locali. Il timore è che, con il ` congelamento´ delle tasse locali giustamente deciso dal governo, il fenomeno possa peggiorare: le tariffe sono una delle poche leve economiche rimaste alle amministrazioni locali, in cronica mancanza di fondi a causa dei tagli dei trasferimenti centrali». Il timore, spiega ancora, è che si possano profilare in corso d’anno «forti aumenti relativi al servizio raccolta smaltimento rifiuti, soprattutto per le imprese turistiche e commerciali urbane». I costi per le imprese del commercio sono già pesanti: in media un ristorante nel 2015 ha pagato 2.750 euro l’anno, un albergo oltre 5.600: «altri incrementi metterebbero in seria difficoltà le imprese’’, conclude Bussoni.

Fonte: associazionedifesaconsumatori.it

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sovrapprezzo canone rai

Canone Rai, rate più alte per chi attiva l’utenza da febbraio a dicembre

Sovrapprezzo inatteso per chi attiva l’utenza nei mesi successivi: dovrà versare delle rate mensili via via più alte, sempre superiori ai 10 euro

Brutte sorprese per chi ha attivato una nuova utenza elettrica nel corso del 2016 e deve pagare il canone Rai: non solo si troverà in bolletta dal mese di luglio la rateizzazione del canone, ma sarà costretto a pagare un sovrapprezzo mensilevia via più alto.

Colpa di una tassa di concessione governativa fissa a 4,13 euro. Come scrive Repubblica, la “sorpresa inattesa” riguarda non chi ha un’utenza già attiva il primo gennaio che verserà – come previsto – 10 rate di canone Rai per un esborso totale di 100 euro, ma “chi invece attiva l’utenza nei mesi successivi, che verserà delle rate mensili via via più alte, sempre superiori ai 10 euro”.

COSA SI INTENDE PER NUOVA UTENZA

Per nuova utenza, si intende quella che nasce da una voltura, da un subentro; oppure la nuova utenza in senso classico (la giovane coppia, il neolaureato, il divorziato che vanno in una casa del tutto nuova, mai allacciata alla corrente prima del loro arrivo).

GLI IMPORTI DA PAGARE

Ecco l’elenco degli importi da pagare a seconda del mese di attivazione:

  • attivazione a gennaio: 10 rate da 10 euro (per un totale di 100 euro)
  • attivazione a febbraio: 9 rate da 10,42 euro (per un totale di 93,80 euro)
  • attivazione a marzo: 8 rate da 10,71 euro (per un totale di 85,65 euro)
  • attivazione ad aprile: 7 rate da 11,07 euro (per un totale di 77,50 euro)
  • attivazione a maggio: 6 rate da 11,56 euro (per un totale di 69,35 euro)
  • attivazione a giugno: 5 rate da 12,24 euro (per un totale di 61,19 euro)
  • attivazione a luglio: 4 rate da 13,26 euro (per un totale di 53,04 euro)
  • attivazione ad agosto: 3 rate da 14,96 euro (per un totale di 44,89 euro)
  • attivazione a settembre: 2 rate da 18,37 (per un totale di 36,73 euro)
  • attivazione ad ottobre: una rata da 28,59 euro (da pagare nel 2017 in un’unica soluzione)
  • attivazione a novembre: una rata da 20,44 euro (da pagare nel 2017 in un’unica soluzione)
  • attivazione a dicembre: una rata da 12,28 euro (da pagare nel 2017 in un’unica soluzione)

Fonte: Quifinanza

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Il canone Rai verrà aggiunto alla bolletta in seguito a un decreto in vigore dal 5 giugno 2016. Ecco le risposte ad alcune domande.

Canone Rai in bolletta, decreto in vigore dal 5 giugno

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di ieri il decreto attuativo, del Ministero dello Sviluppo Economico, che disciplina le modalità di addebito del canone Rai sulla bolletta della luce.

Il decreto entra è entrato in vigore il 5 giugno 2016. Tutti gli enti coinvolti nella riscossione del canone Rai (Agenzia delle entrate, Acquirente Unico S.p.a e le società elettriche) dovranno rispettare alcune scadenze, imposte dal decreto stesso.

E i contribuenti, come dovranno comportarsi? Per chi avesse ancora dei dubbi, l’Adnkronos ha riassunto tutti i punti chiave del canone Rai, un elenco di domande e risposte pubblicate sul sito www.canone.rai.it.

Chi deve pagare il canone tv e a quanto ammonta?

Dev’essere corrisposto da chiunque detenga uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive indipendentemente dalla qualità o dalla quantità del relativo utilizzo. Ammonta a 100 euro.

L’utenza elettrica fa presumere la detenzione di un apparecchio ricevente?

Sì, dal 1 gennaio 2016, la detenzione di un apparecchio si presume nel caso in cui esista un’utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui un soggetto ha la sua residenza anagrafica. La presunzione può essere superata con una dichiarazione allo Sportello S.A.T. dell’Agenzia delle Entrate con la quale, nelle forme previste dalla legge e sotto la propria responsabilità, anche penale, si attesta di non detenere alcun apparecchio. La dichiarazione ha validità per l’anno in cui è presentata.

Con quali modalità deve essere presentata la dichiarazione di non detenzione del tv?

La dichiarazione può essere presentata sia da chi non possiede un televisore, sia per comunicare su quale utenza elettrica, intestata a un membro della famiglia, deve essere addebitato il canone. I contribuenti possono presentare il modello mediante un servizio web, disponibile sul sito dell’Agenzia delle entrate, direttamente se si è in possesso delle credenziali di accesso ai servizi telematici o tramite gli intermediari abilitati (Caf e altri professionisti abilitati). L’autocertificazione può essere presentata anche in forma cartacea, inviandola all’Agenzia delle entrate (sportello abbonamenti Tv, casella postale 22 – 10121 Torino) per raccomandata, senza busta, insieme alla copia di un documento di riconoscimento valido. In questo caso, la dichiarazione si considera presentata nella data di spedizione risultante dal timbro postale.

L’importo del canone annuo è integralmente addebitato nella prima fattura elettrica dell’anno?

No, per i titolari di utenza elettrica domestica residente, in ogni bolletta vengono addebitate le rate mensili scadute. Al fine del calcolo delle somme da addebitare, l’importo annuo del canone è suddiviso in dieci rate mensili, che si intendono scadute da gennaio ad ottobre. Limitatamente al 2016, il primo addebito di canone avverrà nella prima fattura elettrica successiva al 1 luglio 2016.

L’addebito nella fattura elettrica avviene anche in caso di domiciliazione bancaria del pagamento della stessa?

Sì, le domiciliazioni del pagamento della fattura elettrica sono automaticamente estese all’importo del canone.

Chi possiede solo un computer privo di sintonizzatore TV deve pagare il canone?

No, perché solo apparecchi atti o adattabili a ricevere il segnale audio/video attraverso la piattaforma terrestre e/o satellitare sono assoggettabili a canone TV. Ne consegue che di per sé i computer, se consentono l’ascolto e/o la visione dei programmi radiotelevisivi via Internet e non attraverso la ricezione del segnale digitale terrestre o satellitare, non sono assoggettabili a canone.

Non guardo mai la Rai, devo pagare il canone tv?

Sì. L’utilizzo dell’apparecchio limitatamente ai programmi delle tv private e straniere, con esclusione delle trasmissioni messe in onda dalla Rai, non esonera dal pagamento del canone tv.

Uso l’apparecchio televisivo solo come monitor per il computer o per vedere videocassette, devo pagare il canone tv?

Sì, in quanto l’obbligo al pagamento del canone tv sorge a seguito della detenzione di uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive indipendentemente dalla qualità o dalla quantità del relativo utilizzo.

La titolarità di un contratto per la visione di trasmissioni tramite satellite o via cavo esonera dal pagamento del canone tv?

No, in quanto l’obbligo al pagamento del canone tv sorge a seguito della detenzione di uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive.

Che cosa succede se detengo un apparecchio e non pago il canone tv?

Il mancato pagamento del canone tv da parte di chi non è ancora abbonato può essere rilevato in qualsiasi momento con verbale da parte delle Autorità di controllo. In questo caso i contribuenti devono corrispondere il canone con la decorrenza accertata nel verbale e sono soggetti alle sanzioni previste dalla legge, ammontanti nel massimo a 619 euro per ogni annualità evasa.

Vivo in un appartamento ammobiliato in cui è presente un apparecchio non di mia proprietà: chi è obbligato al versamento del canone tv?

Al versamento dell’imposta è obbligato l’affittuario, in quanto detentore dell’apparecchio.

Ho una seconda casa devo pagare un altro canone tv? E se è stata affittata, chi paga?

Il canone è dovuto una sola volta per tutti gli apparecchi detenuti nei luoghi adibiti a propria residenza o dimora dallo stesso soggetto e dai soggetti appartenenti alla stessa famiglia anagrafica. Se il secondo immobile è concesso in locazione, a pagare il canone Tv è sempre l’inquilino in quanto ’detentore’ dell’apparecchio televisivo. L’azienda di viale Mazzini precisa che a pagare il canone sull’immobile affittato è sempre l’inquilino anche nel caso in cui l’appartamento era già ammobiliato ed era già presente un apparecchio televisivo (non di proprietà dell’affittuario): “Al versamento dell’imposta è obbligato l’affittuario, in quanto detentore dell’apparecchio (art. 1 R.D.L 21/2/1938 n.246)”, si legge.

Sono residente all’estero, ho una abitazione in Italia, devo pagare il canone tv?

Sì, in quanto la residenza in un paese estero non esonera dal pagamento del canone tv se sono presenti apparecchi televisivi all’interno dell’abitazione situata in Italia.

E’ ancora possibile dare disdetta dell’abbonamento richiedendo il suggellamento degli apparecchi?

No, dal 1 gennaio 2016 la disdetta per suggellamento non è più prevista dalla legge.

Il limite reddituale per l’esenzione a favore dei soggetti di età pari o superiore a 75 anni è stato ampliato a 8.000 euro annui?

Il limite di reddito di 6.713,98 euro per poter beneficiare dell’esenzione è quello attualmente previsto dalla legge. Secondo quanto previsto dalla legge di stabilità 2016, l’aumento del limite di reddito per poter beneficiare dell’esenzione potrà essere disposto in futuro con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze destinando a tal fine una quota delle eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone di abbonamento rispetto al bilancio di previsione 2016.

Sono un agente diplomatico, devo pagare il canone?

Gli agenti diplomatici e consolari stranieri accreditati in Italia sono esonerati dall’obbligo di corrispondere il canone tv a condizione che nel paese da loro rappresentato i nostri rappresentanti diplomatici ivi accreditati godano di uguale trattamento.

Nella bolletta potranno essere addebitati arretrati maturati prima del 1 gennaio 2016?

Le modalità di riscossione del canone mediante addebito nella bolletta elettrica riguardano esclusivamente i canoni maturati dal 1 gennaio 2016 e non eventuali arretrati.

La presunzione di detenzione dell’apparecchio televisivo si applica anche alle utenze elettriche non domestiche?

No, la presunzione si applica solo alle utenze per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui un soggetto ha residenza anagrafica (c.d. “utenze domestiche residenti”).

Ho affittato un televisore, devo pagare ugualmente il canone tv?

Sì, in quanto il canone tv è dovuto per la semplice detenzione dell’apparecchio. (Art. 1 R.D.L 21/2/1938 n.246)

Si paga il canone per la radio detenuta in ambito familiare?

No. Secondo quanto disposto dalla legge 27 dicembre 1997, 449, non esistono piu’ canoni ordinari dovuti per la detenzione di apparecchi radiofonici nell’ambito familiare.

L’importo delle rate di canone addebitato in bolletta è gravato dell’IVA prevista per i servizi di vendita dell’energia elettrica?

No, il canone è oggetto di distinta indicazione nel contesto della fattura emessa dall’impresa elettrica e non è ulteriormente imponibile ai fini fiscali.

Parte della mia abitazione è adibita a Bed&Breakfast, cosa devo fare?

La detenzione di un apparecchio televisivo fuori dall’ambito familiare comporta l’obbligo di stipulare un canone speciale. Pertanto, in tutti quei casi in cui l’apparecchio sia installato in locali che ne permettano la visione anche ai propri clienti, è dovuto non già il canone ordinario, ma quello speciale. Nel caso in esame, considerato che opera la presunzione di detenzione introdotta dalla legge di stabilità 2016 e che il contribuente già paga il canone speciale, lo stesso può presentare la dichiarazione sostitutiva di non detenzione compilando il quadro A.

Fonte: La Stampa

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