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Bonus condizionatori 2016: le spese detraibili

L’acquisto è agevolato con la detrazione fiscale del 50% ovvero, in casi particolari, anche con la detrazione fiscale del 65%.

Ci stiamo avvicinando alla bella stagione: quale miglior investimento dell’acquisto di un condizionatore con pompa di calore per difenderci dalla calura che i metereologi prevedono per quest’estate?

Tale acquisto (sia nella casistica di acquisto ex novo che nella mera sostituzione del precedente condizionatore) è agevolato con la detrazione fiscale del 50% ovvero, in casi particolari, anche con la detrazione fiscale del 65%. Non solo: l’acquisto del condizionatore rientra anche nel bonus mobili e grandi elettrodomestici.

Non tutti i soggetti, però, sono ammessi alla detrazione. Possono accedere al beneficio, infatti, solamente il proprietario, il nudo proprietario, il locatario e il comodatario (previa registrazione del contratto di comodato), il titolare di un diritto reale di godimento sull’immobile (circolare n. 57/E/1998 e circolare n. 121/E/1998).

Inoltre, per perfezionare i pagamenti, è necessario utilizzare il modello di bonifico specifico per le detrazioni fiscali, con applicazione della ritenuta obbligatoria. Se l’acquisto del condizionatore avviene nell’ambito della detrazione per l’acquisto del bonus mobili e grandi elettrodomestici è ammessa la detrazione anche se il pagamento è avvenuto con carte di credito e di debito (circolare n. 29/E/2013). Inoltre, una recentissima disposizione dell’Agenzia delle Entrate (circolare n. 7/E/2016) ha previsto, sempre per i pagamenti rientranti nel bonus mobili e grandi elettrodomestici, l’utilizzo del modello di bonifico ordinario.

È inoltre importante verificare se il regolamento edilizio comunale prevede qualche specifica autorizzazione amministrativa per l’effettuazione di tale intervento; solamente nel caso in cui non sia prevista alcuna documentazione particolare, ai fini della detrazione è necessario predisporre apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in cui sia indicata la data di inizio dei lavori ed attestata la circostanza che gli interventi di ristrutturazione edilizia posti in essere rientrano tra quelli agevolabili, pure se i medesimi non necessitano di alcun titolo abilitativo, ai sensi della normativa edilizia vigente.

LE VIE DI ACCESO ALLE DETRAZIONI

Veniamo ora alle “vie di accesso” alla detrazione del costo dell’impianto.
La prima modalità di “accesso” consiste nel mero acquisto del condizionatore senza nessun intervento di ristrutturazione particolare; questo è il caso in cui nell’immobile sia già predisposto l’impianto di condizionamento, ma manchi proprio il condizionatore. Ebbene, tale acquisto è agevolato con il recupero del 50% del costo sostenuto nel corso dei 10 anni successivi, recupero che viene effettuato materialmente con la compilazione della dichiarazione dei redditi annuale e l’applicazione della relativa detrazione. In questo caso il pagamento deve avvenire con il bonifico specifico per le detrazioni fiscali ed è necessario conservare, oltre alla specifica documentazione, anche la scheda tecnica del prodotto.

La seconda “via di accesso” consiste nel collegare l’acquisto del condizionatore all’intervento di ristrutturazione edilizia effettuato nell’immobile. Tale è il caso in cui il proprietario (o uno dei soggetti ammessi alla detrazione come sopra individuati) abbia effettuato un determinato intervento per il quale è prevista la detrazione per le ristrutturazioni edilizie e abbia acquistato un condizionatore con pompa di calore.

In questo caso è necessario effettuare il pagamento mediante il bonifico recante la normativa di riferimento, la causale relativa ai lavori, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e la partita IVA o il codice fiscale del rivenditore. Inoltre deve essere conservata tutta la documentazione necessaria.

La terza “via di accesso” è quella prevista dal bonus mobili e grandi elettrodomestici, che è quella più agevole per i compratori, in quanto è possibile sostenere il costo del condizionatore sia con carte di credito sia con carte di debito (circolare n. 29/E/2013). Ulteriore novità: se si rientra in tale detrazione, non è più necessario perfezionare il pagamento attraverso bonifico specifico, in quanto è sufficiente il bonifico ordinario (circolare n. 7/E/2016).

Tuttavia, per poter accedere al beneficio, bisogna aver sostenuto almeno un intervento di ristrutturazione edilizia a decorrere dalla data del 26 giugno 2012, data dalla quale si applica la maggiore detrazione del 50% (si ricorda, infatti, che fino a tale data la detrazione per le ristrutturazioni edilizie prevedeva una aliquota del 36%).Per meglio comprendere tale “logica” facciamo un semplice esempio: un proprietario decide di mettere a norma l’impianto elettrico della sua abitazione nel mese di luglio 2014. Tale intervento beneficia della detrazione del 50% in quanto è una manutenzione straordinaria prevista dall’art. 3 lett. b) D.P.R. n. 380/2001, il cui onere è detraibile con la percentuale del 50%; lo stesso proprietario potrà applicare la detrazione del 50% per l’acquisto del condizionatore, in quanto ha rispettato il requisito posto dall’art. 16, comma 2 del decreto legge n. 63/2016.Un altro esempio: supponiamo che la stessa persona abbia effettuato la messa a norma dell’impianto elettrico nel mese di maggio 2012 (periodo nel quale era in vigore la percentuale del 36%); ebbene, in questo caso, la detrazione per l’acquisto del bonus mobili non si applica, in quanto non vi è il requisito di aver sostenuto almeno un intervento per il quali si applichi la maggiore percentuale di detrazione per il bonus ristrutturazioni.

L’ultima “via di accesso” per l’acquisto del condizionatore è invece quella più probante ai fini documentali; si tratta infatti di certificare l’effettivo risparmio energetico (quindi siamo nell’ambito della detrazione del 65%) che si verrebbe a generare nel caso in cui il condizionatore con pompa di calore venisse utilizzato in sostituzione dell’impianto di condizionamento preesistente per il condizionamento estivo e invernale dell’immobile. Cosa significa tutto questo? Il condizionatore deve essere l’unica fonte di riscaldamento per la casa, in quanto deve sostituire integralmente il precedente impianto di riscaldamento.

In tale caso, la consueta documentazione da raccogliere per poter accedere alla detrazione per l’acquisto del condizionatore (bonifici, fatture, autorizzazioni comunali, scheda tecnica del produttore) deve essere integrata con la comunicazione all’Enea e l’asseverazione del tecnico abilitato che certifica tale risparmio; in alternativa all’asseverazione del tecnico abilitato, nel caso di impianti di potenza elettrica nominale non superiore a 100 kW, si allega la certificazione del produttore che attesta il rispetto dei medesimi requisiti.

Marco Beacco – Centro Studi CGN

Fonte: quifinanza.it

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