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CONVEGNO SULLA RESPONSABILITÀ DA PRODOTTO E PROFESSIONALE IL 17 NOVEMBRE

Medicale: parte del clinico, del fabbricante, del cittadino. L’Osservatorio Biomedicale Veneto approfondisce la tematica della responsabilità nell’ambito medicale a Padova.

La responsabilità, professionale e da prodotto, è una questione molto attuale, considerando sia il medicale sia la società civile. Soprattutto a seguito delle novità normative sulle diverse responsabilità e le aree di sovrapposizione di competenze, verranno analizzati e approfonditi nel dettaglio i dettagli della tematica. Esaminare le forme di tutela e minimizzare i rischi è importante e si può attuare a seguito di una certa e sicura conoscenza dell’argomento. Verranno presentati casi nel campo della giurisprudenza e dell’attività di normazione tecnica.

Regolamento europeo dispositivi medici – Medical Devices Regulation EU 2017/745

Art.2 c.59 – «difetto di un dispositivo»: qualsiasi carenza a livello dell’identità, della qualità, della durabilità, dell’affidabilità, della sicurezza o della prestazione di un dispositivo oggetto di indagine, compresi il cattivo funzionamento, gli errori d’uso o l’inadeguatezza delle informazioni fornite dal fabbricante.

Art. 10 c.16Le persone fisiche o giuridiche possono chiedere un risarcimento per danni causati da un dispositivo difettoso, ai sensi della normativa applicabile a livello dell’Unione e del diritto nazionale.

In modo proporzionale alla classe di rischio, alla tipologia di dispositivo e alla dimensione dell’impresa, i fabbricanti dispongono di misure che forniscono una copertura finanziaria sufficiente in relazione alla loro potenziale responsabilità ai sensi della direttiva 85/374/CEE, fatte salve eventuali misure di protezione più rigorose ai sensi del diritto nazionale.

Legge 24/ 2017 Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie.

L’articolo 7 prevede una bipartizione della responsabilità civile, differenziando la posizione della struttura sanitaria da quella dell’esercente della professione sanitaria. La prima risponderà dei fatti illeciti compiuti dagli esercenti della professione sanitaria secondo le regole della responsabilità contrattuale. L’esercente della professione sanitaria, invece, sarà chiamato a rispondere del proprio operato secondo le norme sulla responsabilità extracontrattuale.

L’obbligo per le strutture di dotarsi di copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e verso prestatori d’opera.

Informazioni utili

Dove: Best Western Plus Hotel Galileo, via Venezia 30 – Padova

Quando: Sabato 17 novembre alle 9.00

Come: È possibile iscriversi online al Convegno sulla responsabilità da prodotto e professionale.

Il programma del Convegno è qui.

Fonte e foto: Osservatorio Biomedicale Veneto

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